Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2023 del governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal 1° gennaio 2023 le criptovalute non sono più assimilate a una valuta estera ( ne avevamo parlato in questo precedente articolo).
Nel dettaglio, il nuovo inquadramento degli asset digitali lo stabilisce il comma 126 che “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”, sono tassate al 26%, come i redditi da capitale e redditi diversi.
La legge di Bilancio precisa che “per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. La nuova normativa copre quindi i currency token, utility token e gli NFT. Vediamo tutti i dettagli.
Come funziona la nuova tassazione sulle plusvalenze
Le operazioni in criptovalute diventano fiscalmente rilevanti solo in caso di conversione della criptovaluta in una moneta fiat, ovvero euro, dollaro, o altre valute a corso legale. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante invece “la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
Se fino a poco tempo fa le criptovalute erano soggette alla normativa fiscale relativa alle valute estere oggi non è più così. In precedenza, le plusvalenze non concorrevano a formare reddito a meno che la giacenza sui conti non fosse superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.
Dal 1° gennaio 2023 le criptovalute sono assimilate a dei veri e propri asset finanziari e quindi le eventuali plusvalenze realizzate, se superiori a 2.000 euro, saranno soggette a un’imposta del 26%, la medesima prevista per tutti gli strumenti finanziari ad eccezione dei titoli di Stato, che hanno una tassazione agevolata con un’aliquota al 12,5%.
Inoltre, le imposte sulle plusvalenze generate dalle criptovalute dovranno essere pagate anche in caso di successione o donazione. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo iniziale il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Nel caso di acquisto per donazione invece si assume come costo iniziale quello del donante, che dovrà essere “documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo sarà pari a zero”.
Sanatoria per omessa dichiarazione criptovalute, come funziona?
La legge di Bilancio 2023 introduce anche una sanatoria per chi ha omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021. Si potrà regolarizzare la propria posizione versando per ogni anno una sanzione ridotta dello 0,50% del valore delle attività non dichiarate ( qui spieghiamo come approfittarne).
Infine, è stata inserita un’imposta di bollo annuale del 2 per mille annuo (come previsto per tutte le attività finanziarie) sul valore degli asset digitali detenuti in portafoglio, che dovrà essere pagata da tutti i soggetti residenti in Italia che detengono criptovalute o strumenti assimilati.